domenica 28 dicembre 2014

Foggia: Ordinanza sulla vendita e l'accensione di fuochi pirotecnici

A partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 1° gennaio 2015:
1. Il divieto di vendita, in forma ambulante, a partire dalla emissione della presente
ordinanza e fino a tutto il 1° gennaio 2015 di "ogni tipo di fuochi d'artificio ascrivibili
alla categoria IV^ e V^, IVI COMPRESI GLI EX FUOCHI DI LIBERA VENDITA ORA OBBLIGATORIAMENTE CLASSIFICATI IN UNA DELLE SUDDETTE CATEGORIE.
In particolare e’ vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante,crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose.
2. Il divieto, a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 1° gennaio 2015, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla nuova categoria “V”. D ed E, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati; (fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58).
3. Il divieto di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sè nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente, di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e privi della carta d’identità;
4. Ai minori di 14 anni è altresì’ vietato, ai sensi dell’art. 5 del DD LL. 58/2010 anche l’acquisto, la detenzione e l’utilizzo dei fuochi di artificio di cui alla Cat. V D/E (ora nella categoria 1).
Dalle ore 20,00 del 31.12.2014 alle ore 07,00 del 01.01.2015:
5. Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
6. Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentirne a chiunque l'uso, per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.

Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
L’inosservanza della presente Ordinanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione della licenza per giorni dieci.

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