La certificazione energetica degli edifici
A partire dal 1 luglio 2007 tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'Attestato di Certificazione Energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati entro i primi 6 mesi di vigenza del contratto.
Nell'attesa della emanazione delle linee guida nazionali (attraverso i decreti attuativi) gli Attestati di Certificazione Energetica sono sostituiti a tutti gli effetti dagli Attestati di Qualificazione Energetica (di durata 1 anno). Fino all'entrata in vigore dei Decreti Attuativi il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale e in particolare del fabbisogno annuo di energia primaria è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991 n. 10 come modificata dal d. lgs. Dal 22 agosto 2008 non è più necessario allegare agli atti di compra-vendita immobiliare l'attestato di certificazione energetica (ACE) o l'attestato di qualificazione energetica (AQE). 35 comma 2 bis, del DL 112/2008 ha abrogato i commi 3 e 4 dell'articolo 6 ed i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del DLGS 192/2005 e successive modifiche).
Le Regioni che hanno recepito la normativa comunitaria emettendo specifiche delibere su metodo di calcolo, requisiti, forma e contenuto dell’attestato di certificazione energetica, hanno anche provveduto ad istituire i relativi database online per la registrazione e la consultazione delle pratiche (ACE) nonché gli elenchi dei tecnici abilitati per la professione di certificatore.
In particolare, la Regione Piemonte ha introdotto l’obbligo della Certificazione energetica degli edifici ed ha istituito il sistema SICEE per la gestione online dei certificati. In attesa dell’emanazione dei provvedimenti di recepimento della direttiva parte della Regione Piemonte e dell’aggiornamento delle Linee Guida Nazionali sarà ancora valida la redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica in sostituzione dell’Attestato di Prestazione Energetica.
Delle Regioni autonome, invece, è degna di nota la La Provincia autonoma di Trento si è mossa autonomamente all'indomani dell'approvazione della direttiva europea 2002/91/CE. Nell'attesa delle linee guida previste dall'art. 6 del d.lgs.
L'attestato è un documento ufficiale, valido 10 anni, prodotto da un soggetto accreditato (certificatore energetico) e dai diversi organismi riconosciuti a livello locale e regionale. La sua utilità al momento ha quattro scopi principali:
• per il rogito: l'Attestato di Prestazione Energetica di un immobile è richiesto per gli atti notarili di compravendita. Dal 23 dicembre 2013, l'assenza dell'APE comporta multe compresa tra 3.000 e 18.000€, a carico di entrambe le parti.
• per i contratti d'affitto: Dal 23 dicembre 2013 l'assenza dell'APE comporta multe compresa tra 1.000 e 4.000€, a carico di entrambe le parti, che ne rispondono in solido e in pari misura. Le multe sono ridotte della metà per contratti di durata inferiore ai 3 anni.
• per l'accesso alle detrazioni del 65% sul reddito IRPEF: l'attestato energetico è parte della documentazione necessaria per ottenere gli sgravi fiscali.
• per pubblicizzare annunci immobiliari, in quanto dal 1º gennaio 2012 è divenuto obbligatorio indicare la classe energetica delle unità immobiliari.
Per redigere l’Attestato di Certificazione di un edificio o di una unità immobiliare è necessario effettuare dei calcoli per quantificare i consumi energetici dell'edificio in condizioni di utilizzo e climatiche standard a seconda della zona climatica. Avviare la Diagnosi Energetica o Energy audit invece significa svolgere una procedura sistematica volta ad acquisire adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico effettivo di un edificio o di una unità immobiliare.
La certificazione energetica serve tra le altre cose a:
Individuare le inefficienze e le criticità e di intervenire con le soluzioni a minor costo e maggior efficacia per la riduzione dei consumi energetici, individuando e quantificando le opportunità di risparmio energetico anche sotto il profilo dei costi/benefici.
Migliorare la trasparenza del mercato immobiliare fornendo agli acquirenti ed ai locatari di immobili un'informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche e delle spese energetiche dell’immobile.
Informare e rendere coscienti i proprietari degli immobili del più probabile costo energetico relativo alla conduzione del proprio “sistema edilizio” e incoraggiare interventi migliorativi dell’efficienza energetica della propria abitazione mediante consigli che abbiano un corretto rapporto costi/benefici
www.risparmio-energie.com
Nell'attesa della emanazione delle linee guida nazionali (attraverso i decreti attuativi) gli Attestati di Certificazione Energetica sono sostituiti a tutti gli effetti dagli Attestati di Qualificazione Energetica (di durata 1 anno). Fino all'entrata in vigore dei Decreti Attuativi il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale e in particolare del fabbisogno annuo di energia primaria è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991 n. 10 come modificata dal d. lgs. Dal 22 agosto 2008 non è più necessario allegare agli atti di compra-vendita immobiliare l'attestato di certificazione energetica (ACE) o l'attestato di qualificazione energetica (AQE). 35 comma 2 bis, del DL 112/2008 ha abrogato i commi 3 e 4 dell'articolo 6 ed i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del DLGS 192/2005 e successive modifiche).
Le Regioni che hanno recepito la normativa comunitaria emettendo specifiche delibere su metodo di calcolo, requisiti, forma e contenuto dell’attestato di certificazione energetica, hanno anche provveduto ad istituire i relativi database online per la registrazione e la consultazione delle pratiche (ACE) nonché gli elenchi dei tecnici abilitati per la professione di certificatore.
In particolare, la Regione Piemonte ha introdotto l’obbligo della Certificazione energetica degli edifici ed ha istituito il sistema SICEE per la gestione online dei certificati. In attesa dell’emanazione dei provvedimenti di recepimento della direttiva parte della Regione Piemonte e dell’aggiornamento delle Linee Guida Nazionali sarà ancora valida la redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica in sostituzione dell’Attestato di Prestazione Energetica.
Delle Regioni autonome, invece, è degna di nota la La Provincia autonoma di Trento si è mossa autonomamente all'indomani dell'approvazione della direttiva europea 2002/91/CE. Nell'attesa delle linee guida previste dall'art. 6 del d.lgs.
L'attestato è un documento ufficiale, valido 10 anni, prodotto da un soggetto accreditato (certificatore energetico) e dai diversi organismi riconosciuti a livello locale e regionale. La sua utilità al momento ha quattro scopi principali:
• per il rogito: l'Attestato di Prestazione Energetica di un immobile è richiesto per gli atti notarili di compravendita. Dal 23 dicembre 2013, l'assenza dell'APE comporta multe compresa tra 3.000 e 18.000€, a carico di entrambe le parti.
• per i contratti d'affitto: Dal 23 dicembre 2013 l'assenza dell'APE comporta multe compresa tra 1.000 e 4.000€, a carico di entrambe le parti, che ne rispondono in solido e in pari misura. Le multe sono ridotte della metà per contratti di durata inferiore ai 3 anni.
• per l'accesso alle detrazioni del 65% sul reddito IRPEF: l'attestato energetico è parte della documentazione necessaria per ottenere gli sgravi fiscali.
• per pubblicizzare annunci immobiliari, in quanto dal 1º gennaio 2012 è divenuto obbligatorio indicare la classe energetica delle unità immobiliari.
Per redigere l’Attestato di Certificazione di un edificio o di una unità immobiliare è necessario effettuare dei calcoli per quantificare i consumi energetici dell'edificio in condizioni di utilizzo e climatiche standard a seconda della zona climatica. Avviare la Diagnosi Energetica o Energy audit invece significa svolgere una procedura sistematica volta ad acquisire adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico effettivo di un edificio o di una unità immobiliare.
La certificazione energetica serve tra le altre cose a:
Individuare le inefficienze e le criticità e di intervenire con le soluzioni a minor costo e maggior efficacia per la riduzione dei consumi energetici, individuando e quantificando le opportunità di risparmio energetico anche sotto il profilo dei costi/benefici.
Migliorare la trasparenza del mercato immobiliare fornendo agli acquirenti ed ai locatari di immobili un'informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche e delle spese energetiche dell’immobile.
Informare e rendere coscienti i proprietari degli immobili del più probabile costo energetico relativo alla conduzione del proprio “sistema edilizio” e incoraggiare interventi migliorativi dell’efficienza energetica della propria abitazione mediante consigli che abbiano un corretto rapporto costi/benefici
www.risparmio-energie.com
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