BOLLETTE LUCE/GAS: IN CASO DI MOROSITÀ PIÙ TEMPO PER PAGARE

Eccoli:
Costituzione in mora
La lettera di costituzione in mora redatta dal venditore deve contenere:
- il termine ultimo di pagamento. Esso può variare da 20 gg. solari a 15 gg. solari. N.B.: Il consumatore ha 20 gg di tempo nel caso in cui il venditore non è in grado di documentare la data di effettivo invio della raccomandata (ad es. nel caso in cui non è in possesso della ricevuta) che comunque deve essere consegnata al vettore postale entro e non oltre 3 gg. lavorativi dall’emissione della stessa; ne ha 15, nel caso in cui il venditore è in possesso della data di effettivo invio della raccomandata
- il termine decorso il quale il venditore, non avendo ricevuto il pagamento, avanza la richiesta di sospensione della fornitura all’impresa distributrice. Tale termine non può essere inferiore ai 3 gg. lavorativi a partire dall’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento indicato nella lettera di costituzione in mora.
In caso di reclami in corso da parte dell’utente per conguagli o di bollette con importi anomali, prima di richiedere all’impresa energetica di sospendere la fornitura di energia elettrica e gas, il venditore ha l’obbligo di dare risposta a tali reclami.
Sanzioni per il venditore e indennizzi automatici in bolletta per il consumatore
- Mancato invio raccomandata di costituzione in mora: 30 euro
- Invio raccomandata di costituzione in mora, ma mancato rispetto dei termini per la sospensione della fornitura: 20 euro
Entrata in vigore: Maggio
fonte: www.adiconsum.it
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