martedì 7 gennaio 2014

Multe sul parcheggio: per l´Adoc sono irregolari quelle per sforamento orario del grattino

Sarebbero illegittime la multe ricevute per le soste automobilistiche sulle strisce blu che sforino l'orario riportato dal grattino esposto.
A farlo sapere è l'Adoc: “La multa, che spesso ammonta intorno ai 25-40 euro, è illegittima” afferma in una nota stampa l'associazione dei consumatori, che con precisi riferimenti al codice della strada e ai pronunciamenti del Ministero delle Infrastrutture e delle varie sentenze giudiziarie in merito avverte i cittadini sui diritti dell'automobilista in sosta e rivolge un'esplicita richiesta al Comune di Foggia.
“La nostra associazione – continua l'Adoc – ha preparato il modulo di richiesta per il ricorso al verbale, o in alternativa chiediamo a questa Amministrazione Comunale di ottemperare con una specifica delibera, al pagamento solo della differenza oraria. Per assistenza o richiesta del modello ci si può rivolgere all’Adoc di Foggia in via della Repubblica 54 oppure per mail foggia@adocpuglia.it o recarsi presso agli sportelli territoriali dell’Adoc provinciale”.
La battaglia dell'Adoc circa l'ingiustizia dei verbali comminati a chi, pur avendo parcheggiato la propria auto con un regolare grattino, sfora l'orario limite indicato da quest'ultimo, si fonda su solidi principi.
“Il comma 6 dell’articolo 157 del Codice della strada – fa notare l'Adoc - stabilisce che 'nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione'”.
“Non si parla, però - sottolinea l'Adoc - di eventuali ritardi. Nel Marzo del 2010 un parere tecnico-legale emanato dal Ministero delle Infrastrutture ha infatti decretato che 'se la sosta viene effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione. Se invece viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non si applicano sanzioni, ma si da corso al recupero delle ulteriori somme dovute.'
Dunque, in parole povere, dichiara l’Adoc, la multa è legittima se il ticket per il parcheggio a pagamento non è stato acquistato o esposto sulla vettura. Se invece il grattino è presente, ma avete sforato l’orario prestabilito, bisogna pagare solo il denaro con cui avreste pagato il ticket per le ore di sosta mancanti. Insomma, pochissimi spiccioli in confronto alle salatissime multe che i gli operatori addetti alla sosta spesso si trovano a fare agli automobilisti.
L’ultimo giudice di pace (ma soltanto in ordine di tempo) ad essersi pronunciato in tal senso (provocando la corsa ai ripari del Ministero dei Trasporti) è il giudice di pace di Lecce.
“Vi è anche da dire, però, ad onor del vero, - precisa l'associazione dei consumatori, che la questione riguarda solo coloro i quali intendono 'impuntarsi' e prendersi le proprie soddisfazioni con le amministrazioni comunali o con le società che gestiscono la sosta. La contravvenzione solitamente elevata è infatti di 25 euro circa: un ricorso al giudice di pace ne costerebbe 37 di solo contributo unificato. È vero che la parte soccombente (in questo caso l’amministrazione comunale) – continua l'Adoc - dovrà poi rimborsare le spese di giudizio, ma è evidente che recuperare queste somme quando si ha a che fare con enti territoriali (ed in particolare con Comuni), dalle casse disastrate, è cosa alquanto tortuosa. Al danno quindi s’aggiunge ineluttabilmente la beffa: se non si paga (e non si intende presentare ricorso al giudice di pace) si rischia la cartella esattoriale, che non potrà essere più impugnata per vizi del verbale.
Risultato: non resta che pagare, o rivolgersi, in extremis, al Prefetto del Comune di interesse del tutto gratuitamente.
In questo intricato contesto, dunque, l'Adoc propone all'amministrazione comunale di facilitare i diritti degli automobilisti in sosta attraverso un modulo opportunamente preparato per la richiesta di ricorso o attraverso una apposita delibera comunale che stabilisca il pagamento della sola differenza oraria rispetto a quanto riportato dal grattino.
[nb]

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