venerdì 15 marzo 2013

BOLLETTE LUCE/GAS: IN CASO DI MOROSITÀ PIÙ TEMPO PER PAGARE

Stante la crisi che continua ad attanagliare le famiglie, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha emanato una delibera  (la n° 67/2013/R/com) che ha introdotto nuove regole per la c.d. costituzione in mora e per l’eventuale successiva richiesta di sospensione della fornitura, avanzata dalle imprese venditrici alle aziende energetiche, in caso di morosità dell’utente. L’obiettivo perseguito dall’Autorità è quello di evitare proprio tale sospensione e per fare questo ha stabilito una serie di step da rispettare.

Eccoli:

Costituzione in mora

La lettera di costituzione in mora redatta dal venditore deve contenere:

  • il termine ultimo di pagamento. Esso può variare da 20 gg. solari a 15 gg. solari. N.B.: Il consumatore ha 20 gg di tempo nel caso in cui il venditore non è in grado di documentare la data di effettivo invio della raccomandata (ad es. nel caso in cui non è in possesso della ricevuta) che comunque deve essere consegnata al vettore postale entro e non oltre 3 gg. lavorativi dall’emissione della stessa; ne ha 15, nel caso in cui il venditore è in possesso della data di effettivo invio  della raccomandata
  • il termine decorso il quale il venditore, non avendo ricevuto il pagamento, avanza la richiesta di sospensione della fornitura all’impresa distributrice. Tale termine non può essere inferiore ai 3 gg. lavorativi a partire dall’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento indicato nella lettera di costituzione in mora.
Richiesta di sospensione fornitura

In caso di reclami in corso da parte dell’utente per conguagli o di bollette con importi anomali, prima di richiedere all’impresa energetica di sospendere la fornitura di energia elettrica e gas, il venditore ha l’obbligo di dare risposta a tali reclami.

Sanzioni per il venditore e indennizzi automatici in bolletta per il consumatore
  • Mancato invio raccomandata di costituzione in mora: 30 euro
  • Invio raccomandata di costituzione in mora, ma mancato rispetto dei termini per la sospensione della fornitura: 20 euro
In questi due casi, il venditore non può avanzare nessuna richiesta di ulteriori importi relativi alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

Entrata in vigore
:  Maggio

fonte: www.adiconsum.it

0 commenti:

Posta un commento

Advert

Somblera Fitness

Seguici su FB

Advert

Somblera fitness

News Liquida

Powered by Blogger.

Culttime blog 2.0

Contatti Feed RSS Facebook Twitter pinterest Tumblr Facebook

Visite

free counters

Social

http://www.wikio.it
BlogItalia - La directory italiana dei blog
Personal-Journals blog